Con l’approvazione definitiva da parte del
Senato del Ddl Lorenzin
(22 dicembre 2017) viene introdotto, nel nostro ordinamento
giuridico, l’articolo 12 (Esercizio abusivo di una professione
sanitaria) che modifica l’art.348 del
codice penale (esercizio abusivo di una professione)
stabilendo che (in sintesi):
Chiunque
abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha
determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha
diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
La fattispecie di
cui all’art. 348 c.p. tutela l’interesse della pubblica amministrazione,
come complesso organizzativo di norme che regolano le professioni, al fine
di riservare il loro esercizio solo a soggetti in possesso di speciale
abilitazione. Tale “speciale abilitazione” garantisce (in via
presuntiva) i requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo
all’esigenza «di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in
soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano
esercitare in modo indegno»
L’interesse della p.a. è, quindi, quello che alcune professioni, di
particolare rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza
tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di abilitazione, in
modo da garantire che l’attività professionale venga svolta con serietà e
competenza.
E’ importante notare la diversa operatività dell’art. 348 c.p. nei confronti
di una professione sanitaria rispetto ad altre professioni protette.
L’ipotesi di reato si configura, nel caso di professione sanitaria, anche
solo con un singolo atto compiuto in assenza di abilitazione, invece,
nell’ambito dell’esercizio di altre professioni protette, l’ipotesi
delittuosa è integrata dall’esercizio continuativo.
L’abusivismo è una piaga per le professioni
sanitarie, non possiamo più permetterci di rimanere inermi, dobbiamo reagire
con la nostra unione e tirare fuori con il nostro agire tutte quelle
situazioni di abuso o presunto abuso, che minacciano la nostra valenza
professionale.
E’ bene ricordare che
l’articolo 361 Codice penale “Omessa
denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” recita: Il pubblico
ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria,
o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui
ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con
la multa da trenta euro a cinquanta euro.
La pena e della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del
quale doveva fare rapporto. |