#STOPALL'ABUSIVISMOPROFESSIONALE


Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del Ddl Lorenzin (22 dicembre 2017) viene introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, l’articolo 12 (Esercizio abusivo di una professione sanitaria) che modifica l’art.348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione) stabilendo che (in sintesi):

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

La fattispecie di cui all’art. 348 c.p. tutela l’interesse della pubblica amministrazione, come complesso organizzativo di norme che regolano le professioni, al fine di riservare il loro esercizio solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione.   Tale “speciale abilitazione” garantisce (in via presuntiva) i requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo all’esigenza «di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano esercitare in modo indegno»

L’interesse della p.a. è, quindi, quello che alcune professioni, di particolare rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di abilitazione, in modo da garantire che l’attività professionale venga svolta con serietà e competenza.

E’ importante notare la diversa operatività dell’art. 348 c.p. nei confronti di una professione sanitaria rispetto ad altre professioni protette. L’ipotesi di reato si configura, nel caso di professione sanitaria, anche solo con un singolo atto compiuto in assenza di abilitazione, invece, nell’ambito dell’esercizio di altre professioni protette, l’ipotesi delittuosa è integrata dall’esercizio continuativo.

L’abusivismo è una piaga per le professioni sanitarie, non possiamo più permetterci di rimanere inermi, dobbiamo reagire con la nostra unione e tirare fuori con il nostro agire tutte quelle situazioni di abuso o presunto abuso, che minacciano la nostra valenza professionale.

E’ bene ricordare che l’articolo 361 Codice penale Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” recita: Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquanta euro.

La pena e della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.


 

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