Per effetto della
legge
11 gennaio 2018, n. 3 (Lorenzin), il collegio dei tecnici sanitari di
radiologia medica viene trasformato in Ordine delle professioni sanitarie
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
All’interno di detto Ordine confluiranno gli Albi professionali di
tutte le professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Per
l'iscrizione all’Albo
della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro è necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 marzo 2018;
b) avere
il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun
carico pendente risultante dal certificato generale del casellario
giudiziale;
d) laurea
abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo
equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
e)
residenza e domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine.
Per
l'esercizio della professione
sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria
l'iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è
obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3
della legge 1 febbraio 2006, n. 43. |