Decreto 13 marzo 2018 

Istituito l'Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

 

 


Per effetto della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Lorenzin), il collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica viene trasformato in Ordine delle professioni sanitarie dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

All’interno di detto Ordine confluiranno gli Albi professionali di tutte le professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per l'iscrizione all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del decreto 13 marzo 2018;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

e) residenza e domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine.

Per l'esercizio della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 1 febbraio 2006, n. 43.


 

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